Accordo
Art. 48
In vigore dal 19 apr 1998
1. Fatte salve le disposizioni dell', fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato IX c), ciascuna Parte può disciplinare lo stabilimento e l'attività delle società e dei cittadini sul suo territorio, semprechè così facendo non discrimini le società e i cittadini dell'altra Parte rispetto alle sue società e ai suoi cittadini.
2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, in deroga ad altre disposizioni del presente accordo, le Parti hanno il diritto di prendere misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla Parte a norma dell'accordo.
3. Nessuna disposizione dell'accordo impone a una delle Parti di rivelare informazioni connesse all'attività e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici.
Storico versioni
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