Accordo›Titolo IV
Art. 43
In vigore dal 19 apr 1998
Nel corso della seconda fase di cui all', o prima se così si dovesse decidere, il consiglio di associazione esamina altri modi per favorire la circolazione dei lavoratori, tenendo conto tra l'altro della situazione sociale ed economica della Slovenia e della situazione dell'occupazione nella Comunità. Il consiglio di associazione formula raccomandazioni in tal senso.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-43