Accordo›Titolo IV
Art. 40
In vigore dal 19 apr 1998
1. Il consiglio di associazione adotta con apposita decisione le disposizioni necessarie per conseguire l'obiettivo di cui all'.
2. Il consiglio di associazione adotta con apposita decisione norme particolareggiate in materia di collaborazione amministrativa che diano le necessarie garanzie di gestione e di controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-40