Accordo

Art. 36

Restrizioni autorizzate

In vigore dal 19 apr 1998
Restrizioni autorizzate Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione di divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di motivi legati alla tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione dei vegetali, alla tutela delle risorse naturali non rinnovabili, alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico, o alla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, nè una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-36

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