Accordo
Art. 31
Clausole di salvaguardia generale
In vigore dal 19 apr 1998
Clausole di salvaguardia generale
Qualora un prodotto venga importato in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:
- grave pregiudizio ai fabbricanti nazionali di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio di una delle Parti, o
- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,
la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Slovenia, può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-31