Accordo

Art. 31

Clausole di salvaguardia generale

In vigore dal 19 apr 1998
Clausole di salvaguardia generale Qualora un prodotto venga importato in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare: - grave pregiudizio ai fabbricanti nazionali di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio di una delle Parti, o - gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione, la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Slovenia, può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-31

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