Accordo
Art. 26
Standstill
In vigore dal 19 apr 1998
Standstill
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, nè oneri di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e la Slovenia, nè sono aumentati quelli già applicati.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, nè misure d'effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e la Slovenia, nè sono rese più restrittive quelle esistenti.
3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma sensi dell', le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agrarie della Slovenia e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purchè rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati VI e VII.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-26