Accordo

Art. 26

Standstill

In vigore dal 19 apr 1998
Standstill 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, nè oneri di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e la Slovenia, nè sono aumentati quelli già applicati. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, nè misure d'effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e la Slovenia, nè sono rese più restrittive quelle esistenti. 3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma sensi dell', le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agrarie della Slovenia e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purchè rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati VI e VII.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-26

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