Accordo
Art. 21
In vigore dal 19 apr 1998
1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Slovenia e le misure d'effetto equivalente.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità applica alle importazioni nel proprio mercato di prodotti agricoli originari della Slovenia le concessioni elencate nell'allegato VI.
3. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Slovenia abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunità e le misure d'effetto equivalente.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Slovenia applica alle importazioni nel suo territorio di prodotti originari della Comunità le concessioni elencate nell'allegato VII.
5. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agraria comune della Comunità e delle regole di politica agraria della Slovenia, nonché delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito GATT 1994 e dell'OMC, la Comunità e la Slovenia esaminano in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-21