Accordo

Art. 18

In vigore dal 19 apr 1998
1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento da parte della Comunità di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato V originari della Slovenia. 2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'introduzione da parte della Slovenia di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato V originari della Comunità.
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