Accordo
Art. 13
In vigore dal 19 apr 1998
A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Slovenia aboliscono, nei loro scambi, tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-13