Accordo
Art. 9
In vigore dal 19 apr 1998
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o della Slovenia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I.
2. Le disposizioni degli -14 non si applicano nè ai prodotti tessili nè ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, indicati negli .
3. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-9