Accordo
Art. 11
In vigore dal 19 apr 1998
1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Slovenia alle merci originarie della Comunità diversi da quelli elencati negli allegati III e IV sono aboliti a decorrere della data di entrata in vigore del presente accordo.
2. I dazi doganali applicabili sulle importazioni in Slovenia di merci originarie della Comunità elencati nell'allegato III sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:
- il 1 gennaio 1996 ogni dazio è ridotto all'80% del dazio di base - il 1 gennaio 1997 ogni dazio è ridotto al 55% del dazio di base
- il 1 gennaio 1998 ogni dazio è ridotto al 30% del dazio di base
- il 1 gennaio 1999 ogni dazio è ridotto al 15% del dazio di base
- il 1 gennaio 2000 i dazi rimanenti sono eliminati.
3. I dazi doganali applicabili sulle importazioni in Slovenia di merci originarie della Comunità elencati nell'allegato IV sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:
- il 1 gennaio 1996 ogni dazio è ridotto al 90% del dazio di base
- il 1 gennaio 1997 ogni dazio è ridotto al 70% del dazio di base
- il 1 gennaio 1998 ogni dazio è ridotto al 45% del dazio di base
- il 1 gennaio 1999 ogni dazio è ridotto al 35% del dazio di base
- il 1 gennaio 2000 ogni dazio è ridotto al 20% del dazio di base
- il 1 gennaio 2001 i dazi rimanenti sono eliminati.
4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Slovenia di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-11