Accordo

Art. 19

In vigore dal 19 apr 1998
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunità e della Slovenia. 2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatte però eccezione per i prodotti della pesca, definiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 3759/92.
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