Accordo
Art. 24
In vigore dal 19 apr 1998
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i prodotti della pesca originari della Slovenia elencati nell'allegato VIII a) sono soggetti ai dazi doganali ridotti previsti nel suddetto allegato. Ai prodotti della pesca si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni degli .
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i prodotti della pesca originari della Comunità elencati nell'allegato VIII b) sono soggetti ai dazi doganali ridotti previsti nel suddetto allegato. Ai prodotti della pesca si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni degli .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-24