Accordo

Art. 28

Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere

In vigore dal 19 apr 1998
Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere 1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo. In particolare, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni specifiche in materia di circolazione dei beni, contenute negli accordi di frontiera conclusi tra uno o più Stati membri e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia di cui la Repubblica di Slovenia è uno degli Stati successori. 2. Nell'ambito del consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi delle suddette unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare nel caso in cui un paese terzo entri e far parte della Comunità, si tengono consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Slovenia sanciti nel presente accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-28

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo