Accordo
Art. 27
Divieto di discriminazione fiscale
In vigore dal 19 apr 1998
Divieto di discriminazione fiscale
1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte.
2. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-27