Accordo

Art. 32

Clausola di penuria

In vigore dal 19 apr 1998
Clausola di penuria Qualora l'osservanza delle disposizioni degli porti a - una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte esportatrice applichi, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure o oneri d'effetto equivalente; oppure - una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice, e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano probabilmente dar luogo a gravi difficoltà per la Parte esportatrice, quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono revocate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-32

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