Accordo

Art. 30

Dumping

In vigore dal 19 apr 1998
Dumping Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI del GATT 1994, essa può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-30

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