Accordo

Art. 25

In vigore dal 19 apr 1998
Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi tra le Parti di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn. 1, 2 e 3.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-25

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