Accordo
Art. 23
In vigore dal 19 apr 1998
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunità e della Slovenia contemplati dal regolamento (CEE) n. 3759/92 sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-23