Accordo›Titolo IV
Art. 41
In vigore dal 19 apr 1998
Le disposizioni adottate dal consiglio di associazione a norma dell' non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra la Slovenia e gli Stati membri qualora tali accordi prevedano un trattamento più favorevole per i cittadini della Slovenia o degli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-41