AccordoTitolo IV

Art. 41

In vigore dal 19 apr 1998
Le disposizioni adottate dal consiglio di associazione a norma dell' non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra la Slovenia e gli Stati membri qualora tali accordi prevedano un trattamento più favorevole per i cittadini della Slovenia o degli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-41

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo