Accordo

Art. 50

In vigore dal 19 apr 1998
1. Una società comunitaria o una società slovena stabilita, rispettivamente, sul territorio della Slovenia o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Slovenia e della Comunità, cittadini degli Stati membri e della Slovenia, purchè si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione. 2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso de- nominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della società" a norma della lettera c) del presente paragrafo e nelle successive categorie, purchè l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti maggioritari) per almeno un anno prima di questo trasferimento: a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che: - dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa; - controllano e coordinano l'attività degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative; - hanno facoltà di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale. b) I dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attività, la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale. c) Per "persona trasferita all'interno della società" si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attività economiche simili sul territorio dell'altra Parte. 3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o della Slovenia di cittadini sloveni o della Comunità sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una società slovena oppure una consociata o una filiale di una società comunitaria in uno Stato membro della Comunità o in Slovenia, a condizione che: - detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e che non forniscano servizi, e che - la sede principale della società si trovi al di fuori della Comunità e della Slovenia e che non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società nello Stato membro della Comunità o in Slovenia.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-50

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