Accordo
Art. 55
In vigore dal 19 apr 1998
Fatto salvo l', per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e la Slovenia si applicano le disposizioni seguenti:
1) Per quanto riguarda i trasporti terrestri, le relazioni tra le Parti sono disciplinate dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica slovena nel settore dei trasporti, firmato il 5 aprite 1993. Le Parti ribadiscono l'importanza che attribuiscono alla corretta applicazione del presente accordo, e sottolineano in particolare l'importanza della libertà per il traffico di transito su strada definita nell'accordo, fatte salve le condizioni che disciplinano il transito attraverso il territorio austriaco stabilite in seguito all'adesione dell'Austria all'Unione Europea, e fatte salve la non discriminazione e l'armonizzazione della legislazione della Slovenia in materia di trasporti con quella della Comunità.
2) Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso al mercato e al traffico su base commerciale:
a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli
obblighi derivanti all'una o all'altra delle Parti del presente accordo in base al codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.
b) Le Parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza nel commercio di carichi secchi e liquidi alla rinfusa.
3) In applicazione dei principi del punto 2, le Parti:
a) non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui società di navigazione di una qualsiasi delle Parti del presente accordo non avrebbero altrimenti la possibilità di partecipare al traffico destinato al e proveniente dal paese terzo interessato;
b) vietano, nei futuri accordi bilaterali, le clausole di
ripartizione del carico relative alle rinfuse secche e liquide;
c) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente
accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.
4) Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto di uno speciale accordo da negoziare tra le Parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
5) Prima della conclusione dell'accordo di cui al paragrafo 4, le Parti non prendono nessuna misura o iniziativa tale da creare una situazione più restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente anteriormente all'entrata in vigore del presente accordo.
6) Durante il periodo transitorio, la Slovenia adegua progressivamente la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci.
7) A mano a mano che le Parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di associazione esamina in qual modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.
Storico versioni
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