Accordo
Art. 56
In vigore dal 19 apr 1998
1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanità.
2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o dell'altra Parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-56