Accordo
Art. 52
In vigore dal 19 apr 1998
Nel corso dei primi quattro anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, o per i settori compresi negli allegati IX a), durante il periodo transitorio di cui all', la Slovenia può prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini comunitari qualora determinate industrie:
- siano in corso di ristrutturazione;
- siano in gravi difficoltà, in particolare se esse comportano gravi problemi sociali in Slovenia;
- rischino l'eliminazione dal mercato o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da società o cittadini sloveni in un determinato settore o in una determinata industria in Slovenia;
- o siano nuove industrie sul suo territorio.
Le suddette misure:
i) cessano di applicarsi al più tardi due anni dopo il termine di quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo o per i settori compresi negli allegati IX a) allo scadere del periodo transitorio di cui all';
ii) sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione e iii) si riferiscono unicamente allo stabilimento in Slovenia dopo l'entrate in vigore di tali misure e non discriminano le attività di società e cittadini comunitari, già stabiliti in Slovenia nel momento in cui viene introdotta una determinata misura, rispetto alle società o ai cittadini sloveni.
In caso di necessità il consiglio di associazione può eccezionalmente decidere su richiesta della Slovenia di prolungare i periodi di cui al punto i) per un determinato settore e per un periodo di tempo limitato.
Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Slovenia riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle società e ai cittadini comunitari, e in nessun caso accorda loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a società o cittadini di qualsiasi paese terzo.
Prima di introdurre le suddette misure, la Slovenia consulta il consiglio di associazione; essa inoltre non le mette in vigore prima di un mese dalla notifica al consiglio di associazione delle misure concrete da introdurre in Slovenia, tranne quando il rischio di danni irreparabili imponga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Slovenia consulta il consiglio di associazione immediatamente dopo averle applicate.
Al termine dei quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo o per i settori compresi negli allegati IX a), al termine del periodo transitorio di cui all', la Slovenia può introdurre misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del consiglio di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.
Storico versioni
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