Accordo
Art. 57
In vigore dal 19 apr 1998
1. Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione dell'accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'.
2. L'esclusione delle società e dei cittadini comunitari stabiliti in Slovenia a norma delle disposizioni del Capitolo II dagli aiuti pubblici concessi dalla Slovenia in materia di istruzione, di sanità e di servizi sociali e culturali è considerata per una durata del periodo transitorio di cui all', compatibile con le disposizioni del presente Titolo e con le norme in materia di concorrenza di cui al Titolo V.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-57