Convenzione›Sez. II
Art. 17
In vigore dal 16 set 1997
1 Le Parti si impegnano a non interferire con il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di stabilire e di mantenere, liberamente e pacificamente, dei contatti al di là delle frontiere con persone che soggiornano regolarmente in altri Stati, in particolare con persone con cui hanno in comune l'identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, o un patrimonio culturale.
2 Le parti s'impegnano a non ostacolare il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di partecipare ai lavori di organizzazioni non governative a livello sia nazionale che internazionale.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;302#art-c-17