ConvenzioneSez. II

Art. 17

In vigore dal 16 set 1997
1 Le Parti si impegnano a non interferire con il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di stabilire e di mantenere, liberamente e pacificamente, dei contatti al di là delle frontiere con persone che soggiornano regolarmente in altri Stati, in particolare con persone con cui hanno in comune l'identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, o un patrimonio culturale. 2 Le parti s'impegnano a non ostacolare il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di partecipare ai lavori di organizzazioni non governative a livello sia nazionale che internazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-08-28;302#art-c-17

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo