Convenzione›Sez. II
Art. 15
In vigore dal 16 set 1997
Le Parti s'impegnano a creare le condizioni necessarie per la partecipazione effettiva delle persone appartenenti a minoranze nazionali alla vita culturale sociale ed economica, nonché agli affari pubblici, in particolare a quelli che li concernono.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;302#art-c-15