Convenzione›Sez. II
Art. 19
In vigore dal 16 set 1997
Le Parti s'impegnano a rispettare e ad attuare i principi contenuti nella presente Convenzione quadro, apportandovi unicamente le limitazioni, restrizioni o deroghe previste negli strumenti giuridici internazionali in particolare nella Convenzione per la Protezione dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali e relativi Protocolli, nella misura in cui attengono ai diritti ed alle libertà che scaturiscono da detti principi.
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