Convenzione›Sez. II
Art. 16
In vigore dal 16 set 1997
Le Parti si asterranno dal prendere misure che modificano le proporzioni della popolazione in zone geografiche abitate da persone appartenenti a minoranze nazionali, tali da pregiudicare i diritti e le libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione quadro.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;302#art-c-16