Convenzione›Sez. III
Art. 21
In vigore dal 16 set 1997
Nessuna delle norme della presente Convenzione quadro sarà interpretata nel senso di implicare per qualsiasi individuo il diritto ad intraprendere un'attività o a compiere atti contrastanti con i principi fondamentali del diritto internazionale, in particolare con l'eguaglianza sovrana, l'integrità territoriale e l'indipendenza politica degli Stati.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;302#art-c-21