Convenzione›Sez. IV
Art. 26
In vigore dal 16 set 1997
1 Nel valutare l'adeguatezza delle misure prese dalle Parti per dare effetto ai principi enunciati nella presente Convenzione quadro, il Comitato dei Ministri sarà assistito da un Comitato consultivo i cui membri possiedono una competenza riconosciuta nel campo della protezione delle minoranze nazionali.
2 La composizione di detto comitato consultivo nonché le sue procedure sono stabilite dal Comitato dei Ministri nel termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione quadro.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;302#art-c-26