Convenzione›Sez. V
Art. 29
In vigore dal 16 set 1997
1 Successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione quadro e previa consultazione degli Stati contraenti, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ad aderire alla presente Convenzione quadro, mediante decisione adottata con la maggioranza prevista all'.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa il quale benché invitato a firmarla in conformità con le disposizioni dell', non lo abbia ancora fatto, ed ogni altro Stato non membro.
2 Per ogni Stato aderente, la Convenzione quadro entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;302#art-c-29