ConvenzioneSez. V

Art. 32

In vigore dal 16 set 1997
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, agli altri Stati firmatari e ad ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione quadro: a ogni firma; b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione quadro in conformità con i suoi ; d ogni altro atto, notifica o comunicazione attinente alla presente Convenzione quadro. In fede di che i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati hanno firmato la presente Convenzione quadro. FATTO a Strasburgo, il 1 febbraio 1995, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione quadro o ad aderire ad essa.
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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;302#art-c-32

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