Convenzione›Sez. V
Art. 32
In vigore dal 16 set 1997
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, agli altri Stati firmatari e ad ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione quadro:
a ogni firma;
b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione quadro in conformità con i suoi ;
d ogni altro atto, notifica o comunicazione attinente alla presente Convenzione quadro.
In fede di che i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati hanno firmato la presente Convenzione quadro.
FATTO a Strasburgo, il 1 febbraio 1995, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione quadro o ad aderire ad essa.
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