ConvenzioneSez. V

Art. 28

In vigore dal 16 set 1997
1 La presente Convenzione quadro entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale dodici Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere Parti della Convenzione quadro secondo le disposizioni dell'. 2 Per ogni Stato membro che manifesterà in seguito il suo consenso ad essere parte della Convenzione quadro, quest'ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;302#art-c-28

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