ConvenzioneSez. V

Art. 30

In vigore dal 16 set 1997
1 Ogni Stato può, all'atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori di cui cura le relazioni internazionali che saranno oggetto della presente Convenzione quadro. 2 Ogni Stato può, in ogni altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa estendere l'applicazione della presente Convenzione quadro ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione quadro entrerà in vigore riguardo a questo territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3 Ogni dichiarazione resa a norma dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata riguardo ad ogni territorio indicato in tale dichiarazione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il recesso avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
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