Convenzione›Sez. IV
Art. 25
In vigore dal 16 set 1997
1 Entro il termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione quadro per una Parte Contraente, quest'ultima trasmette al Segretario Generale del Consiglio d'Europa informazioni complete sui provvedimenti legislativi e di altro tipo che avrà adottato per dare effetto ai principi enunciati nella presente Convenzione quadro.
2 In seguito, ciascuna Parte trasmetterà al Segretario Generale, periodicamente ed ogni qualvolta il Comitato dei Ministri ne faccia domanda, ogni altra informazione attinente all'informazione della presente Convenzione quadro.
3 Il Segretario Generale trasmette al Comitato dei Ministri ogni informazione comunicata in conformità alle disposizioni del presente articolo.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;302#art-c-25