ConvenzioneSez. III

Art. 22

In vigore dal 16 set 1997
Nessuna disposizione della presente Convenzione quadro sarà interpretata nel senso di limitare o di pregiudicare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali eventualmente riconosciute dalle leggi delle Parti Contraenti o a norma di ogni altra convenzione di cui una Parte contraente è parte.
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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;302#art-c-22

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