Convenzione›Sez. II
Art. 18
In vigore dal 16 set 1997
1 Le Parti si sforzeranno di concludere, ove necessario, accordi bilaterali e multilaterali con altri Stati, in particolare con gli Stati limitrofi, per assicurare la protezione delle persone appartenenti alle minoranze nazionali interessate.
2 Se del caso, le Parti adotteranno provvedimenti adatti a incoraggiare la cooperazione transfrontaliera.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;302#art-c-18