Convenzione›Sez. II
Art. 13
In vigore dal 16 set 1997
1 Nell'ambito del loro sistema d'istruzione le Parti riconoscono alle persone appartenenti ad una minoranza nazionale il diritto di creare e di gestire i propri istituti privati d'insegnamento e di formazione.
2 L'esercizio di questo diritto non comporta alcun obbligo finanziario per le Parti.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;302#art-c-13