Convenzione›Sez. II
Art. 12
In vigore dal 16 set 1997
1 Le Parti adotterranno se del caso misure nel settore dell'istruzione e della ricerca per promuovere la conoscenza della cultura, della storia, della lingua e della religione delle loro minoranze nazionali e della maggioranza.
2 In questo contesto le Parti forniranno in particolare adeguate opportunità di formazione per gli insegnanti nonché per quanto attiene all'accesso ai testi scolastici, e faciliteranno i contatti tra studenti ed insegnanti di comunità diverse.
3 Le Parti s'impegnano a promuovere l'eguaglianza di opportunità per le persone appartenenti alle minoranze nazionali per quanto attiene all'accesso all'istruzione a tutti i livelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;302#art-c-12