Convenzione›Sez. II
Art. 14
In vigore dal 16 set 1997
1 Le Parti s'impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto all'apprendimento della sua lingua minoritaria.
2 Nelle zone geografiche dove persone appartenenti a minoranze nazionali sono insediate per tradizione o in numero sostanziale, nel caso che vi sia una domanda sufficiente le Parti faranno in modo, per quanto possibile e nell'ambito del loro sistema d'istruzione, che le persone appartenenti a tali minoranze abbiano la possibilità di apprendere la lingua minoritaria o di ricevere un insegnamento in questa lingua.
3 Il paragrafo 2 del presente articolo sarà applicato senza pregiudizio dell'apprendimento della lingua ufficiale o dell'insegnamento in detta lingua.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;302#art-c-14