Convenzione›Sez. II
Art. 9
In vigore dal 16 set 1997
1 Le Parti s'impegnano a riconoscere che il diritto alla libertà di espressione di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale comporta la libertà di opinione e la libertà di ricevere e di comunicare informazioni o idee nella sua lingua minoritaria, senza che vi sia ingerenza di una pubblica autorità e senza badare a frontiere. Le Parti faranno in modo nell'ambito del loro ordinamento legislativo, che le persone appartenenti ad una minoranza nazionale non siano discriminate per quanto attiene l'accesso ai mezzi d'informazione.
2 Il paragrafo 1 non impedisce alle Parti di sottoporre ad un regime di autorizzazione non discriminatorio e fondato su criteri obiettivi, le emittenti radiofoniche e televisive o le imprese cinematografiche.
3 Le Parti non frapporranno impedimenti alla fondazione e all'uso di mezzi di stampa da parte di persone appartenenti a minoranze nazionali. Nell'ambito legale delle emittenti radiofoniche e televisive esse concederanno alle persone che appartengono a minoranze nazionali, in tutta la misura del possibile ed in considerazione delle disposizioni del primo paragrafo, la possibilità di creare e di utilizzare propri mezzi d'informazione.
4 Nell'ambito del loro sistema legislativo, le Parti adotteranno adeguati provvedimenti per agevolare alle persone appartenenti a minoranze nazionali l'accesso ai mezzi d'informazione, in vista di promuovere la tolleranza e di consentire il pluralismo culturale.
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