Convenzione›Sez. II
Art. 6
In vigore dal 16 set 1997
1 Le Parti incoraggeranno lo spirito di tolleranza ed un dialogo inter-culturale, ed adotteranno misure effettive per promuovere il rispetto e la comprensione reciproca, nonché la cooperazione tra tutte le persone che vivono sul loro territorio, a prescindere dalla loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, in particolare nel settore dell'istruzione, della cultura e dei mezzi d'informazione.
2 Le Parti s'impegnano ad adottare ogni misura appropriata per proteggere le persone che potrebbero essere vittime di minacce o di atti di discriminazione, di ostilità o di violenza in ragione della loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;302#art-c-6