Convenzione›Sez. II
Art. 4
In vigore dal 16 set 1997
1 Le Parti si impegnano a garantire ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto all'uguaglianza davanti alla legge e ad una uguale protezione della legge. A tal fine, è vietata ogni discriminazione fondata sull'appartenenza ad una minoranza nazionale.
2 Le Parti si impegnano ad adottare, se del caso, misure adeguate al fine di promuovere in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale l'uguaglianza completa ed effettiva fra le persone appartenenti ad una minoranza nazionale e quelle appartenenti alla maggioranza. A tale riguardo, esse terranno debitamente conto delle specifiche condizioni delle persone che appartengono a minoranze nazionali.
3 Le misure adottate in conformità con il paragrafo 2 non sono considerate come atti discriminatori.
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