Convenzione›Sez. II
Art. 5
In vigore dal 16 set 1997
1 Le Parti s'impegnano a promuovere condizioni tali da consentire alle persone che appartengono a minoranze nazionali, di conservare e di sviluppare la loro cultura e di preservare gli elementi essenziali della loro identità quali la religione, la lingua, le tradizioni ed il patrimonio culturale.
2 Fatte salve le misure adottate nell'ambito di una politica generale d'integrazione, le Parti si astengono da ogni politica o prassi mirante all'assimilazione di persone appartenenti a minoranze nazionali contro la loro volontà, e proteggono queste persone da ogni azione volta a tale assimilazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;302#art-c-5