Convenzione›Sez. II
Art. 11
In vigore dal 16 set 1997
1 Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di utilizzare i suoi nomi ed il suo cognome (patronimico) nella lingua minoritaria nonché il suo diritto al loro riconoscimento ufficiale, secondo le modalità previste dall'ordinamento di dette Parti.
2 Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di esporre al pubblico, nella sua lingua minoritaria, insegne, scritte ed altre informazioni di carattere privato.
3 Nelle regioni tradizionalmente abitate da un numero sostanziale di persone appartenenti ad una minoranza nazionale, le Parti, nell'ambito del loro sistema legislativo compresi se del caso accordi con altri Stati, faranno ogni sforzo, in considerazione delle loro specifiche condizioni, per affiggere anche nella lingua minoritaria le denominazioni tradizionali locali, i nomi delle strade e le altre indicazioni topografiche destinate al pubblico qualora vi sia una domanda sufficiente per tali indicazioni.
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