Convenzione›Sez. V
Art. 31
In vigore dal 16 set 1997
1 Ogni Parte può in qualunque momento denunciare la presente Convenzione quadro mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2 La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data alla quale il Segretario Generale avrà ricevuto la notifica.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;302#art-c-31