Accordo›Titolo VI
Art. 78
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
In vigore dal 26 mar 1997
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1. La cooperazione si prefigge di sviluppare in modo equilibrato le risorse umane e di migliorare il livello dell'istruzione generale e le qualifiche professionali in Lituania, sia nel settore pubblico sia in quello privato, tenendo conto delle priorità del paese. Si elaborano contesti istituzionali e piani di cooperazione basati sulla Fondazione europea per la formazione, sul programma TEMPUS e sull'Eurofacoltà. In questo contesto, si esamina anche l'opportunità di una partecipazione della Lituania ad altri programmi comunitari.
2. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti settori:
- riforma del sistema d'istruzione e di formazione lituano;
- formazione iniziale, formazione sul posto di lavoro e riqualificazione, ivi compresa la formazione di alti dirigenti e alti funzionari del settore pubblico e privato, in particolare nei settori prioritari, da stabilirsi;
- formazione per gli insegnanti durante le ore di lavoro;
- cooperazione tra università e tra università e imprese e mobilità di insegnanti, studenti, amministratori e giovani;
- promozione dell'insegnamento nel campo degli studi europei nell'ambito delle opportune istituzioni;
- reciproco riconoscimento dei periodi di studio e dei diplomi;
- promozione dell'insegnamento delle lingue in Lituania, soprattutto per le minoranze;
- insegnamento delle lingue della Comunità, formazione di traduttori e interpreti e promozione dell'uso delle norme linguistiche e della terminologia comunitaria;
- sviluppo dell'insegnamento a distanza e delle nuove tecniche di formazione;
- fornitura di materiale e attrezzature per la formazione.
Storico versioni
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