AccordoTitolo VI

Art. 80

PESCA

In vigore dal 26 mar 1997
PESCA 1. Le Parti sviluppano la cooperazione in materia di pesca conformemente all'accordo sulle relazioni di pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Lituania. 2. La cooperazione tiene conto in particolare: - dell'avvio di attività sostenibili di pesca negli oceani e nel Mar Baltico; - della tradizionale cooperazione in materia di pesca; - della necessità di sviluppare i sistemi di controllo della pesca, le statistiche relative alle catture e i sistemi d'informazione; - dello sviluppo del potenziale scientifico per lo studio delle risorse ittiche nel Mar Baltico, di un'azione comune per la conservazione e il rinnovamento delle scorte ittiche (segnatamente salmone e merluzzo) e dell'introduzione delle tecnologie moderne in materia; - della graduale modernizzazione della flotta peschereccia e dell'industria di trasformazione ittica della Lituania mediante la creazione di joint venture; - dello sviluppo delle imprese private nel settore e della necessità di trasferire l'esperienza della CE in materia di tecniche di commercializzazione; - dello sviluppo della cooperazione industriale in materia di pesca e degli scambi di know-how; - dell'introduzione in Lituania delle norme CE in materia di qualità della produzione e di condizioni sanitarie per la piscicoltura (compresi i mangimi); - degli scambi di informazioni sulle politiche e sulla legislazione in materia di pesca nonché sulla creazione di un mercato per i prodotti della pesca; - della cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali per la pesca.
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