Accordo›Titolo VI
Art. 79
AGRICOLTURA E SETTORE AGROINDUSTRIALE
In vigore dal 26 mar 1997
AGRICOLTURA E SETTORE AGROINDUSTRIALE
1. Scopo della cooperazione in questo settore è ammodernare, ristrutturare e privatizzare l'agricoltura, la pesca in acqua dolce e il settore agroindustriale, nonché la silvicoltura, promuovendo nel contempo la tutela e l'uso sostenibile dei paesaggi naturali e dei terreni non inquinati.
Si cercherà in particolare di:
- sviluppare le aziende agricole private e i canali di distribuzione, i metodi di ammasso, la commercializzazione, ecc.;
- modernizzare le infrastrutture rurali (trasporti, approvvigionamento idrico, telecomunicazioni);
- migliorare la pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- definire criteri per lo sviluppo dell'agricoltura estensiva e intensiva, della silvicoltura e della pesca in acqua dolce in linea con i piani e programmi di sviluppo nazionale e regionale;
- avviare e promuovere una cooperazione efficace per quanto riguarda i sistemi d'informazione agricoli;
- migliorare la produttività e la qualità mediante metodi e prodotti appropriati, provvedere alla formazione e al controllo dell'uso dei metodi antiinquinamento connessi ai mezzi di produzione;
- sviluppare l'agricoltura biologica, la trasformazione e la commercializzazione della produzione;
- promuovere l'applicazione delle norme alimentari della Comunità;
- ristrutturare, sviluppare, ammodernare e decentrare le imprese di trasformazione alimentare e le loro tecniche di commercializzazione;
- promuovere la complementarità nel settore agricolo;
- promuovere la cooperazione industriale nel settore agricolo e lo scambio di know-how, segnatamente tra i settori privati della Comunità e della Lituania;
- intensificare la cooperazione fitozoosanitaria ai fini di una graduale armonizzazione con le norme comunitarie mediante un'assistenza in materia di formazione e di organizzazione di controlli;
- scambiare informazioni relative alla politica e alla legislazione agricola;
- promuovere le joint venture, segnatamente per la cooperazione sui mercati dei paesi terzi.
2. La Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria per conseguire questi obiettivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-79